IL CONTRATTO EDITORIALE di Redazione

Eccovi un esempio di contratto editoriale a termine (il più comune dei contratti stipulati tra un editore e un autore), che abbiamo diviso a pezzi numerati per poterne commentare ogni parte.
Fonti:
Codice dell’editore di Achille Ormezzano, terza edizione, Milano, 2001, Editrice Bibliografica.
I mestieri del libro di Oliviero Ponte di Pino, Edizioni Tea, Milano, 2008.
– Gli autori che ci hanno mostrato i loro contratti editoriali, che ringraziamo per la collaborazione.

Intestazione
Luogo (sede dell’editore) e data…

1 – Cessione dei diritti di utilizzazione economica
Il signor XY, nato a …, il…, residente a … in via …, Codice Fiscale … (di seguito indicato come “Autore”), agendo per sé, eredi e aventi diritto, cede alla Casa Editrice XY, con sede a …, in via …, Partita IVA … (di seguito indicata come “Editore”), che accetta, il diritto esclusivo di pubblicare in ogni forma di edizione e di mettere in vendita in modo diretto o indiretto l’opera dal titolo … (di seguito indicata come “Opera”).
La cessione comprende anche:
– la facoltà di pubblicare edizioni economiche, a puntate e dispense, anche con licenza a terzi.
– la facoltà di autorizzare il prestito o il noleggio dell’opera.
– l’utilizzo di parti dell’Opera per ogni forma di promozione dell’Opera stessa.

Può anche essere intestato “contratto di edizione” o “contratto editoriale a termine”.
Le due prime clausole possono essere penalizzanti per l’Autore, se non vengono chiariti i termini di quanto gli spetta in questo caso come diritto d’autore. La terza può fare più male che bene, specialmente nel caso in cui l’editore pubblichi pezzi del libro scelti apposta per creare equivoci sui contenuti (ad esempio, il pezzo con l’unica scena erotica del romanzo, per far pensare a un romanzo di genere erotico anche quando non lo è, per attirare più lettori).

2 – Cessione dei diritti secondari
L’Autore cede all’Editore il diritto di
– tradurre l’Opera in qualsiasi lingua.
– adattare e rielaborare l’intera opera o sue parti per la riduzione cinematografica o teatrale, radiofonica, televisiva (anche via satellite), nonché per l’utilizzazione in opere multimediali, club del libro, banche di dati e supporti elettronici di qualsiasi tipo.
– trasferire tutti i diritti a terzi.
– concedere licenze per la riproduzione anche solo parziale dell’opera mediante fotocopia o procedure analoghe.

Queste clausole, purtroppo abituali, sono decisamente penalizzanti per l’Autore: in caso di un libro di saggistica, l’Opera potrebbe diventare un DVD, magari distribuito nelle biblioteche o come allegato a un periodico, oppure il testo di commento di un documentario; nel caso di un romanzo, potrebbe diventare la sceneggiatura di un film di successo. Accertatevi che vengano specificati i vostri compensi, nel caso queste (fortunatissime) evenienze si realizzassero, altrimenti avreste ceduto i diritti di utilizzazione secondari (quelli derivanti da elaborazioni e trasformazioni, regolati dall’art. 119) per niente.

3 – Paternità dell’Opera
L’Opera sarà firmata con il nome di…

Questa clausola è tassativa: infatti la legge sul diritto d’autore dà a chi ha scritto un’opera il diritto di essere riconosciuto come autore di quell’opera, anche se l’autore cede i diritti economici. Quindi l’editore è obbligato a inserire il nome dell’autore nella pubblicazione, anche se dovete scegliere voi se usare il vostro nome o uno pseudonimo.

4 – Consegna dell’Opera
L’Opera sarà consegnata entro la data …; l’Autore si impegna a correggere le bozze entro 15 giorni dalla consegna da parte dell’Editore e a rispedire le bozze definitive con dichiarazione “visto, si stampi”. L’Editore si impegna a riprodurre l’opera in conformità dell’originale e secondo le buone norme della tecnica editoriale, nel tempo limite di due anni a partire dalla consegna delle bozze definitive.

La consegna ha una scadenza precisa, per evitare che l’autore sfori i tempi. Alcuni mettono anche la clausola che le correzioni delle bozze pronte per la stampa non debba superare il 10% del totale, perché all’autore potrebbe venire in mente di cambiare una grossa parte di un testo già accettato per quello che è.
Il “visto, si stampi” garantisce a entrambi, autore ed editore, che il testo sia quello convenuto, senza modificazioni illecite. La frase “secondo le buone norme della tecnica editoriale” tutela l’autore, perché abbia un’opera decorosa dal punto di vista estetico, con copertina adatta e conforme all’opera (articolo 126 della legge sul diritto d’autore).
Il tempo di due anni è il massimo consentito per la pubblicazione ed è una clausola che mettono tutti gli editori, anche quando si è convenuto che il libro sarà pubblicato subito.

5 – Durata della cessione
L’Autore cede all’Editore, che accetta, tutti i diritti per il periodo di 20 anni dalla sottoscrizione del presente contratto. Decorso il periodo, l’Autore si impegna ad accordare all’Editore la preferenza nel caso volesse continuare a pubblicare l’Opera.

Quasi tutte le case editrici mettono il massimo consentito per legge. Se dopo vent’anni l’opera venderà ancora, dovrete lasciar esercitare all’editore il diritto di opzione, nel caso volesse ancora pubblicarla.

6 – Numero di copie per edizione
L’Editore si impegna a stampare un numero minimo di 500 copie per la prima edizione e un numero minimo di 300 copie per ogni edizione seguente.

Purtroppo si indica sempre il numero minimo di copie, per ogni edizione, mai quello effettivo, come sarebbe giusto, anche perché l’Autore avrebbe almeno un’idea di quel che è stato stampato per ogni edizione, quindi del venduto, se ci sono più edizioni (ad esempio, se arriva una seconda edizione dopo le 2000 della prima edizione, è ovvio che ne sono state già vendute almeno 2000).

7 – Godimento dei diritti
L’Autore dichiara di essere l’unico autore e proprietario dell’Opera, di essere in possesso di tutti i diritti di sfruttamento della medesima e di avere tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente accordo. L’Autore garantisce, per tutta la durata del presente accordo, il pacifico godimento dei diritti, compreso il titolo dell’Opera.
L’Autore assicura che la presente Opera non viola diritti di terzi e neppure alcuna norma penale; si impegna a sollevare l’editore da ogni responsabilità per il danno cagionato a terzi dalla sua eventuale mancanza di alcuni diritti sull’Opera e da eventuali querele da parte degli stessi terzi, i quali ritenessero il contenuto del libro lesivo per la loro immagine.
L’Autore si impegna a non pubblicare con altri editori, durante la durata del contratto, opere che per loro natura possano essere in diretta concorrenza con quella pubblicata con il presente Editore.

Con questo la casa editrice si assicura contro i plagi eventuali e qualsiasi danno a terzi (cosa ovviamente giusta). Inoltre l’Autore è virtualmente obbligato, nel caso il libro avesse successo e volesse pubblicarne un altro sullo stesso tema, a riproporlo allo stesso editore e non ad altri.
Fate attenzione perché, se siete specializzati in un tema (ad esempio, astrologia sulla salute), potreste giocarvi ogni opera futura, perché in diretta concorrenza con quella che avete già pubblicato, per tutta la durata del contratto. Una buona norma sarebbe mettere un tempo massimo (ad esempio, tre anni) a questa regola, tranne che nel caso siate assolutamente certi di non voler mai più tornare sull’argomento con un nuovo libro.

8 – Proprietà dell’Opera
L’Opera resterà di esclusiva proprietà dell’Editore fino alla scadenza del presente accordo. Il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno, a meno che una delle parti non dia disdetta per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sei mesi prima della scadenza.

Una clausola a cui gli autori fanno scarso ricorso per impegni ventennali, ma utile per contratti brevi.

9 – Diritto d’Autore
Quale compenso per la cessione dei diritti di pubblicazione in volume, l’Editore concederà all’Autore una percentuale del 10% sul prezzo di copertina, al netto dell’IVA delle copie effettivamente vendute. Nessuna percentuale spetterà all’Autore sulle copie omaggio o come saggio per recensione, che non possono superare il 10% dell’intera tiratura, e sulle copie di scarto, che vengono convenzionalmente stabilite nella misura del 15% della tiratura complessiva.

La percentuale degli Autori va dal 5 all’8% per gli esordienti e per gli autori mediamente noti, dal 10 al 15% (o più) per quelli di successo. Si possono fare convenzioni particolari se desiderate fare una pubblicazione a un prezzo abbastanza basso.
E’ molto importante che siano segnate le percentuali delle copie omaggio e dei resi, perché potreste avere centinaia di copie fuori dal diritto d’autore, del tutto inverificabili. Gli autori NON esordienti, che hanno venduto molto, di solito fanno mettere clausole di innalzamento della percentuale sul venduto (7% sulle prime 1000, 10% fino a 5.000, ecc.), ma non è certo il caso di un autore alla prima pubblicazione, che a tutto pensa fuorché a negoziare…

10 – Copie per l’Autore
L’Autore riceverà alla pubblicazione cinque copie gratuite della prima edizione dell’opera e tre copie di ogni successiva ristampa. Avrà inoltre diritto allo sconto del ….% sulle copie direttamente acquistate, delle quali è fatto espresso divieto di uso commerciale.

5 copie è il numero abituale per la prima tiratura, 3 per le successive; alcuni editori sono più generosi, dando in omaggio l’1% della tiratura, se supera le 1000 copie. Gli sconti-autore vanno dal 30 al 50%; accertatevi che sia specificato se su queste copie avrete, o no, il diritto d’autore. Di solito le copie acquistate devono essere destinate a regali, non a essere vendute, ma di regola ne viene concesso il commercio, direttamente da parte dell’autore, alle presentazioni dei libri.

11 – Rendiconto annuale
Il rendiconto sarà presentato all’Autore una volta l’anno, nel mese di aprile. Ai fini del pagamento dei proventi a lui spettanti, l’Autore è tenuto a comunicare tempestivamente all’editore gli estremi del conto corrente sul quale desidera gli siano accreditati. L’Autore avrà trenta giorni di tempo per contestare le risultanze del rendiconto. L’Editore si impegna a pagare i compensi risultanti dal rendiconto, al netto delle ritenute di legge, entro 30 giorni dalla consegna della notula firmata.

Queste sono note assai dolenti.
Molti editori non danno affatto rendiconti; altri li danno parziali, mentre dovrebbero specificare esattamente il prezzo di vendita, la percentuale spettante all’autore, il numero delle copie stampate, quelle vendute, quelle date in omaggio, quelle vendute con vendite promozionali, quelle comprate dall’autore (con o senza percentuale), quelle in giacenza, quanto deve avere in totale l’Autore al netto delle ritenute (si calcola il 20% di ritenute calcolate sul 75% di ciò che spetta all’Autore).
Molti editori non precisano quando pagheranno i diritti e come, già nel contratto; altri sono precisissimi, ma non pagano lo stesso, quando è il momento, con scuse di ogni genere, oppure offrono all’Autore di ritirare copie del suo libro al posto del pagamento dei regolari diritti.
Purtroppo, per nostra esperienza sono più gli editori che non pagano che non quelli che pagano puntualmente. Di solito i giornalisti-scrittori non subiscono questo trattamento, perché sono tutelati legalmente dall’Ordine dei Giornalisti, ma nel caso di esordienti…

12 – Vendita sottoprezzo o macero
Nel caso l’Editore giudicasse l’Opera, trascorsi due (o tre o cinque) anni dalla prima edizione, non più smerciabile, l’Autore lo autorizza a vendere gli esemplari a prezzo ridotto, o mandarli al macero, dopo aver preventivamente offerto le copie all’Autore allo stesso prezzo. L’Editore dovrà inviare, dopo l’avvenuto macero, i bollini SIAE relativi alle copie distrutte (nel caso il bollino ci sia).

Di solito, per evitare i costi di magazzino, gli editori ricorrono a vendite sottoprezzo tipo Remainders, o mandano tutto al macero. Se volete comprare a basso costo un po’ di copie della vostra opera, potrete farlo. Gli editori corretti vi diranno esattamente quel che avete venduto e quel che va al macero; alcuni mettono la percentuale di diritto d’autore per le copie smerciate sottoprezzo (non per il macero).

13 – Bollini S.I.A.E.
Tutte le copie dell’opera devono essere fatte vidimare dalla S.I.A.E. a cura dell’Editore. I soli costi del bollino in uso potranno essere recuperati dall’editore, che li anticipa, con il primo rendiconto utile. Nel caso in cui tale recupero non fosse possibile, per mancanza di proventi a favore dell’Autore, tali costi resteranno a carico dell’Editore. In mancanza del bollino S.I.A.E., l’Autore potrà apporre la sua firma autografa su ogni copia stampata di ogni edizione.

Questa regola, fatta per tutelare gli autori, non è più seguita da anni ed è ormai rarissima sui contratti editoriali. Al di là del bollino S.I.A.E., odiato da tutti gli editori, neppure la prassi della firma è più in uso, così gli autori non hanno alcun modo per controllare le copie edite. Inoltre, nessun autore si avvale mai del suo diritto legittimo di controllare la fattura delle tipografia (che rivela il numero esatto delle copie stampate) per non “offendere” l’editore con tale manifestazione di sfiducia…

14 – Foro competente per ogni controversia è…

Di solito lo impone l’editore, ma può essere scelto dall’autore.

15 – Firme per accettazione con luogo e data